Art. 83
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[1]Hanno titolo all'ascrizione alla ferma di leva minima gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:
[2]1° figlio unico di padre che sia entrato nel 65° anno di eta', o che sia inabile a lavoro proficuo;
[3]2° figlio primogenito di padre nelle stesse condizioni che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;
[4]3° figlio unico di madre tuttora vedova;
[5]4° figlio primogenito di madre tuttora vedova che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;
[6]5° nipote unico di avo che sia entrato nel 70° anno di eta' o che sia inabile a lavoro proficuo e non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;
[7]6° nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;
[8]7° nipote primogenito di avo che sia entrato nel 70° anno di eta' o che sia inabile a lavoro proficuo e non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;
[9]8° nipote primogenito di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;
[10]9° primogenito di orfani di padre e di madre che non abbia un fratello maggiore di 16 anni;
[11]10° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maschi maggiori di 16 anni;
[12]11° orfano di padre e di madre, che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia a senso del successivo articolo 85;
[13]12° figlio di militare morto sotto le armi, o in congedo, o in riforma per ferite od infermita' contratte a causa di servizio militare;
[14]13° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi, o in congedo, o in riforma per ferite od infermita' contratte a causa di servizio militare;
[15]14° figlio di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare;
[16]15° fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.
[17]Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai morti o mutilati per causa di servizio militare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 17 gennaio 1931 · versione 0 su Normattiva