Art. 86
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →
[1]I figli naturali legalmente riconosciuti possono ottenere l'ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima solo per i titoli relativi al padre o alla madre di cui nei precedenti articoli 81, 82 ed 83 alla condizione pero' che non esistano figli legittimi o legittimati del genitore comune e, per titoli relativi alla madre, che essa sia nubile o vedova.
[2]I figli adottivi possono ottenere l'ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima solo per i titoli relativi loro famiglia di origine.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva