Art. 87

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[1]I titoli per l'ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima che possono essere validamente invocati sono i seguenti:

[2]1° quelli che sussistono perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva alla quale gli inscritti concorrono per ragione di eta' o per legittimo rimando, o che si verificano durante le leve stesse;

[3]2° quelli che si verificano nel periodo in cui il militare presta normalmente servizio alle armi;

[4]3° quelli che si verificano nel periodo in cui il militare presta servizio alle armi per arruolamento volontario, purche' esistenti nel giorno fissato per l'apertura della leva della sua classe di nascita o sorti dopo tale data e previo proscioglimento dalla ferma speciale contratta;

[5]4° quelli che si verificano nel periodo in cui il militare fruisce del ritardo della presentazione alle armi o del rinvio ad altra chiamata, sempreche', se sorti dopo il tempo in cui egli avrebbe prestato normalmente servizio alle armi, derivino da modificazioni sopraggiunte nella composizione della famiglia.

[6]Gli omessi presentatisi spontanei o considerati tali, od assolti, possono essere ascritti alla ferma riducibile o alla ferma minima solo per i titoli che avrebbero potuto validamente invocare se fossero stati tempestivamente inscritti sulle liste di leva, arruolati ed incorporati.

[7]I casi di ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima sono giudicati dal consiglio o dalla commissione mobile di leva sulla produzione di documenti autentici ed in mancanza di documenti, sopra la esibizione di una attestazione di tre padri di famiglia sottoscritti all'atto, domiciliati nello stesso comune.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 17 gennaio 1931 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art87 · fonte su Normattiva