Art. 90
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[1]Le ferme speciali, che possono essere assunte per volontaria domanda, hanno la durata di anni tre, due od uno, od anche durata minore da determinarsi con disposizione ministeriale.
[2]La ferma degli aspiranti alla nomina a sottufficiale e' determinata dalla legge sullo stato dei sottufficiali.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva