Art. 95
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[1]Le ferme di leva decorrono dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.
[2]Le ferme speciali decorrono di regola dal giorno in cui sono assunte. Per i carabinieri ausiliari che all'atto della nomina ad effettivi contraggono la ferma di tre anni e' computato in tale ferma il servizio precedentemente prestato.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva