Art. 95

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →

[1]Le ferme di leva decorrono dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.

[2]Le ferme speciali decorrono di regola dal giorno in cui sono assunte. Per i carabinieri ausiliari che all'atto della nomina ad effettivi contraggono la ferma di tre anni e' computato in tale ferma il servizio precedentemente prestato.

Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art95 · fonte su Normattiva