Art. 96
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I carabinieri reali (ausiliari esclusi) provenienti da altra arma, qualora abbiano gia' prestato uno o piu' anni di servizio effettivo, debbono passarne almeno altri due nell'arma in cui sono trasferiti.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva