Art. 97
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[1]Non e' computato nella ferma il tempo trascorso dal militare in istato di diserzione o di assenza arbitraria, o scontando la pena inflittagli dai tribunali militari o dai magistrati ordinari, ne' quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, ne' il tempo trascorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.
[2]Nei casi di interruzione di servizio di cui sopra i militari dovranno compiere sotto le armi tanto tempo in piu' quanta ne occorre per completare la ferma cui sono obbligati.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva