Art. 99
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Gli studenti delle universita' e degli altri istituti superiori ammessi al ritardo della prestazione del servizio in base al precedente art. 98 possono, a domanda, continuare a fruire del ritardo stesso anche quando siansi venuti a trovare in una delle seguenti condizioni:
- a)abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;
- b)non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea o il diploma finale nel numero di anni fissati per la facolta', scuola universitaria o istituto cui appartengono, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio al corso superiore, purche' in entrambi i casi continuino ad attendere agli studi intrapresi;
- c)abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra facolta' o scuola universitaria, o ad altro istituto superiore;
- d)conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessita' di rimanere ancora in congedo, per migliorare comunque la loro preparazione colturale o professionale.
Testo vigente dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932 · versione 0 su Normattiva