Art. 116Ricongiunzione dei servizi statali e di quelli resi ai Banchi di Napoli e di Sicilia

I servizi statali di cui all'art. 113, primo e secondo comma, sono ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio reso in qualita' di impiegato del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia. Si applicano le disposizioni contenute nel citato articolo 113, terzo e quarto comma, e negli articoli 114 e 115.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art116 · fonte su Normattiva