Civile
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
276 articoli · 388 versioni storiche · urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092
- Art. 01senza rubrica
- Art. 1Soggetti del diritto
- Art. 2Rinvio ad altri ordinamenti pensionistici
- Art. 3Ritenute sugli assegni di attivita'
- Art. 4Cessazione dal servizio per limiti di eta'
- Art. 5Esclusione della prescrizione e di altre cause di perdita del diritto
- Art. 6Periodi valutabili in quiescenza secondo ordinamenti diversi
- Art. 7Membri del Governo e parlamentari
- Art. 8Computo
- Art. 9Cessazione dal servizio seguita da riammissione
- Art. 10Disposizioni comuni
- Art. 11Servizi resi allo Stato con iscrizione all'INPS o ad altri fondi
- Art. 12Servizi resi ad enti diversi
- Art. 13Periodi di studi superiori e di esercizio professionale
- Art. 14Servizi ammessi a riscatto
- Art. 15Servizi che hanno costituito titolo per l'inquadramento
- Art. 16Personale postelegrafonico
- Art. 17Corsi di istruzione per i servizi telefonici
- Art. 18Campagne di guerra
- Art. 19Servizio di navigazione e servizio su costa
- Art. 20Servizio di volo
- Art. 21Servizio di confine
- Art. 22senza rubrica
- Art. 23Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze disagiate
- Art. 24Servizi scolastici
- Art. 25Servizio degli operai addetti a lavori insalubri e ai polverifici
- Art. 26Servizi prestati in colonia e in territorio somalo
- Art. 27Servizio prestato in zona di armistizio
- Art. 28Servizi equiparati a quelli dei dipendenti statali
- Art. 29Servizi scolastici
- Art. 30Servizio ferroviario
- Art. 31senza rubrica
- Art. 32Studi superiori richiesti agli ufficiali
- Art. 33Servizio prestato dai legionari fiumani
- Art. 34Particolari situazioni connesse ad eventi bellici o politici
- Art. 35Ex combattenti partecipanti a esami riservati e vincitori di concorsi annullati
- Art. 36Servizi resi ad amministrazioni o enti soppressi
- Art. 37Servizio reso nella m.v.s.n
- Art. 38Servizio prestato dal personale di cui al regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440
- Art. 39Servizi e periodi computabili in base a diverse disposizioni del testo unico
- Art. 40Servizio effettivo e servizio utile
- Art. 41Servizi non computabili
- Art. 42Diritto al trattamento normale
- Art. 43Base pensionabile
- Art. 44Misura del trattamento normale
- Art. 45senza rubrica
- Art. 46senza rubrica
- Art. 47Personale scolastico
- Art. 48Dipendenti civili affetti da tubercolosi
- Art. 49Personale gia' in servizio nel territorio di Trieste
- Art. 50Personale addetto alla commutazione telefonica
- Art. 51Benefici combattentistici
- Art. 52Diritto al trattamento normale
- Art. 53Base pensionabile
- Art. 54Misura del trattamento normale
- Art. 55senza rubrica
- Art. 56senza rubrica
- Art. 57senza rubrica
- Art. 58Non cumulabilita' delle rate di pensione con gli assegni di attivita' spettanti dopo la cessazione dal servizio
- Art. 59senza rubrica
- Art. 60senza rubrica
- Art. 61Servizi antincendi e Corpo forestale
- Art. 62Cappellani militari, personale militarizzato, della Croce rossa Italia e dell'ordine di Malta
- Art. 63Militari invalidi di guerra
- Art. 64Diritto alla pensione
- Art. 65Misura della pensione privilegiata per il personale civile non operaio
- Art. 66Misura della pensione privilegiata degli operai
- Art. 67Misura della pensione privilegiata dei militari
- Art. 68Assegno rinnovabile per i militari
- Art. 69Indennita' per una volta tanto per i militari
- Art. 70Aggravamento
- Art. 71Criteri di classificazione
- Art. 72Coesistenza di piu' infermita'
- Art. 73Perdita dell'organo superstite
- Art. 74Computo dell'indennita' di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo
- Art. 75Servizi antincendi e Corpo forestale
- Art. 76Allievi delle accademie militari
- Art. 77Malattie tropicali
- Art. 78Ricovero in ospedali psichiatrici
- Art. 79Opzione per trattamento a carico di Governi esteri
- Art. 80Servizio di guerra
- Art. 81Coniuge superstite
- Art. 82Orfani
- Art. 83Genitori
- Art. 84Fratelli e sorelle
- Art. 85Condizioni economiche
- Art. 86Sussistenza e cessazione delle condizioni previste
- Art. 87Consolidamento
- Art. 88Misura della pensione di riversibilita' e dell'assegno alimentare
- Art. 89Misura dell'indennita' per una volta tanto
- Art. 90Riversibilita' dell'assegno rinnovabile
- Art. 91Scomparsa e irreperibilita'
- Art. 92Trattamento privilegiato di riversibilita'
- Art. 93Trattamento speciale
- Art. 94Tredicesima mensilita'
- Art. 95Tredicesima mensilita': personale militare sfollato
- Art. 96Assegno di caroviveri
- Art. 97Sospensione della tredicesima mensilita' e dell'assegno di caroviveri
- Art. 98Quote di aggiunta di famiglia
- Art. 99Indennita' integrativa speciale
- Art. 100Assegno di superinvalidita'
- Art. 101Assegno complementare
- Art. 102Assegno di incollocamento
- Art. 103Assegno di previdenza
- Art. 104Assegno di incollocabilita'
- Art. 105Non cumulabilita'
- Art. 106Aumento di integrazione
- Art. 107Indennita' di assistenza e di accompagnamento
- Art. 108Assegno di cura
- Art. 109Assegno per cumulo di infermita'
- Art. 110Assegno speciale annuo
- Art. 111Indennita' speciale annua
- Art. 112Riunione di servizi statali
- Art. 113Ricongiunzione di servizi resi allo Stato e ad enti locali
- Art. 114Trattamento di quiescenza in base ai servizi ricongiunti
- Art. 115Rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti che concorrono alla ricongiunzione
- Art. 116Ricongiunzione dei servizi statali e di quelli resi ai Banchi di Napoli e di Sicilia
- Art. 117Rifusione del trattamento gia' liquidato
- Art. 118Disposizioni comuni
- Art. 119Dipendenti transitati per legge dallo Stato a enti diversi, o viceversa
- Art. 120Servizi con iscrizione ai fondi speciali per il personale postelegrafonico e telefonico
- Art. 121Istituti di istruzione con fondi speciali di pensione
- Art. 122Servizi resi, con polizza assicurativa, presso istituti di istruzione
- Art. 123Insegnanti elementari e personale scolastico gia' comunale
- Art. 124senza rubrica
- Art. 125Contributi
- Art. 126Casi di esclusione
- Art. 127Annullamento della posizione assicurativa
- Art. 128senza rubrica
- Art. 129Operai
- Art. 130Pensione normale diretta e trattamento di attivita'
- Art. 131Opzione per la riunione o la ricongiunzione dei servizi
- Art. 132Effetti del precedente servizio in caso di cumulo
- Art. 133Divieto di cumulo
- Art. 134Reiscrizioni a casse di previdenza
- Art. 135Personale in servizio alla data del 1 marzo 1966
- Art. 136Trattamento di attivita' e pensione di riversibilita'
- Art. 137Trattamento economico di sfollamento
- Art. 138Pensioni a carico dell'I.N.P.S
- Art. 139Pensione privilegiata
- Art. 140Pensione di riversibilita'
- Art. 141senza rubrica
- Art. 142Ritenute non operate sugli assegni di attivita'
- Art. 143Sequestro, pignoramento, cessione
- Art. 144Recupero dell'equo indennizzo
- Art. 145Dichiarazione dei servizi e documentazione
- Art. 146Trasmissione della dichiarazione
- Art. 147Servizi e periodi computabili a domanda
- Art. 148Applicabilita' delle disposizioni degli articoli precedenti
- Art. 149Definizione della domanda di computo
- Art. 150Pagamento del contributo di riscatto
- Art. 151Riunione e ricongiunzione dei servizi su domanda o di ufficio
- Art. 152Determinazione della pensione capitalizzata
- Art. 153Riparto del trattamento di quiescenza a carico dello Stato
- Art. 154Competenza
- Art. 155(Cessazione dal servizio per limiti di eta'). La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta' e la liquidazione del trattamento di quiescenza sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico decreto. Nello stesso decreto di liquidazione sono indicate, ai fini della riversibilita' della pensione, le generalita' del coniuge e dei figli minorenni. Il provvedimento e' trasmesso ai competenti organi di controllo almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di eta'. Entro trenta giorni dal ricevimento, la competente ragioneria invia copia del decreto di cui ai precedenti commi alla direzione provinciale del tesoro per il puntuale inizio dei pagamenti, indicandovi il numero di iscrizione da attribuire alla partita di pensione. La medesima ragioneria trasmette altresi' alla Corte dei conti, per il controllo di competenza, il provvedimento di cui al precedente terzo comma unitamente alla relativa documentazione. La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del decreto di concessione della pensione, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa sulla quale dispone il pagamento del trattamento economico sulla base di quanto previsto nel provvedimento stesso. Nel caso in cui i pagamenti disposti in base a tali atti risultino errati, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito. All'atto della cessazione dal servizio, copia del decreto di liquidazione e' consegnata dal capo dell'ufficio al titolare, che ne rilascia ricevuta. Qualora non sia possibile per eccezionali motivati impedimenti predisporre il provvedimento nei termini stabiliti dal terzo comma del presente articolo, e' autorizzata la corresponsione del trattamento provvisorio con le procedure di cui al successivo art. 162
- Art. 156Altri casi di cessazione del servizio
- Art. 157Liquidazione di ufficio
- Art. 158Competenza
- Art. 159Liquidazione in caso di decesso in servizio
- Art. 160Liquidazione in caso di morte del pensionato
- Art. 161Riversibilita' ordinaria del trattamento privilegiato
- Art. 162(Liquidazione provvisoria). Dalla data di cessazione dal servizio e sino all'inizio del pagamento della pensione diretta, la competente direzione provinciale del tesoro corrisponde al pensionato un trattamento provvisorio, determinato in relazione ai servizi risultanti dalla documentazione prodotta ovvero in possesso dell'amministrazione, purche' sussistano i presupposti per il loro riconoscimento a norma di legge, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva. Il trattamento di cui al precedente comma spetta anche dal coniuge ed agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attivita' di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio. La concessione del trattamento provvisorio di cui al primo comma e' disposta mediante apposita comunicazione, a cura dell'amministrazione centrale o periferica competente a liquidare il trattamento definitivo a norma delle disposizioni vigenti, contenente anche l'indicazione del numero di iscrizione da assegnare alla relativa partita. Lo stesso numero sara' attribuito alla pensione definitiva che verra' successivamente liquidata. Detta comunicazione, unitamente a un documento sottoscritto dall'interessato contenente le indicazioni ritenute necessarie e le dichiarazioni previste dalle norme vigenti, e' trasmessa, almeno tre mesi prima della data della cessazione dal servizio, alla direzione provinciale del tesoro territorialmente competente, la quale procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa. Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal compimento del limite di eta' o per morte del dante causa, la comunicazione riguardante l'attribuzione della pensione provvisoria deve essere trasmessa con il documento suddetto alla direzione provinciale del tesoro entro trenta giorni dalla cessazione dal servizio o dalla morte. La direzione provinciale del tesoro dispone, con precedenza assoluta sugli affari correnti, l'immediato pagamento della pensione spettante. La comunicazione di cui al terzo comma e' estesa alla Corte dei conti per il riscontro successivo sui pagamenti. A tal fine gli occorrenti dati sono resi disponibili per la Corte medesima attraverso il sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro. In caso di decesso del pensionato, la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la relativa partita, qualora non trovi applicazione l'art. 160, primo, secondo e quarto comma, procede, in attesa della registrazione del provvedimento, alla corresponsione in via provvisoria al coniuge ed agli orfani minori della pensione che ad essi compete ai sensi del presente testo unico. Qualora l'importo della pensione definitiva diretta o di reversibilita' risultante dal decreto di concessione registrato alla Corte dei conti non sia uguale a quello attribuito in via provvisoria, la direzione provinciale del tesoro provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a credito o a debito. I dirigenti e il personale degli uffici competenti per le liquidazioni di cui al presente articolo nonche' quelli preposti all'ordinazione dei relativi pagamenti sono responsabili dei ritardi nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e passibili delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 78 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai dirigenti degli uffici tenuti all'espletamento di adempimenti comunque connessi con la liquidazione e il pagamento del trattamento di pensione
- Art. 163Amministrazione centrale
- Art. 164Altri uffici
- Art. 165senza rubrica
- Art. 166senza rubrica
- Art. 167Iniziativa d'ufficio o su domanda
- Art. 168Presentazione e contenuto della domanda
- Art. 169Ammissibilita' della domanda
- Art. 170senza rubrica
- Art. 171senza rubrica
- Art. 172senza rubrica
- Art. 173Spese di ricovero
- Art. 174senza rubrica
- Art. 175senza rubrica
- Art. 176senza rubrica
- Art. 177senza rubrica
- Art. 178senza rubrica
- Art. 179senza rubrica
- Art. 180Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto al trattamento privilegiato diretto
- Art. 181Accertamenti sanitari per rinnovazione dell'assegno
- Art. 182Scadenza dell'assegno rinnovabile
- Art. 183Aggravamento
- Art. 184Decesso in servizio
- Art. 185Adempimenti degli uffici
- Art. 186Decesso del titolare di trattamento diretto
- Art. 187senza rubrica
- Art. 188Trattamento speciale
- Art. 189Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto alla pensione privilegiata di riversibilita'
- Art. 190Rinvio
- Art. 191Decorrenza e durata della pensione e degli assegni
- Art. 192Domanda di liquidazione
- Art. 193Comunicazione del decreto
- Art. 194Inabilita' a proficuo lavoro
- Art. 195Competenza per gli assegni accessori
- Art. 196Quote di aggiunta di famiglia
- Art. 197(Pagamento delle pensioni e degli assegni)
- Art. 198Arrotondamento
- Art. 199Nomina del rappresentante