PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - IPOTESI DI RIUNIONE OBBLIGATORIA DI NUOVO CON PRECEDENTE SERVIZIO (PASSAGGIO DI SOTTUFFICIALI ALL'IMPIEGO CIVILE) - D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092, ARTT. 112 E 118, SECONDO COMMA (COMBINATO DISPOSTO) - REGIME PENSIONISTICO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA' TRA PRESTAZIONE DI LAVORO E RETRIBUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Anche se il passaggio del dipendente statale da una carriera all'altra implica quasi sempre un miglioramento del trattamento economico, e quindi una pensione piu' favorevole, essendo questa liquidata in base allo stipendio goduto alla data della cessazione definitiva, cio' non toglie che in talune, sia pure non frequenti, ipotesi la riunione del nuovo servizio con quello precedente possa condurre, al contrario, ad un trattamento definitivo di quiescenza meno favorevole di quello che sarebbe spettato sulla base del solo primo rapporto (come nel caso di passaggio di sottufficiali all'impiego civile, in cui la riunione dei servizi non e' voluta dall'interessato a seguito di libera opzione, ma e' obbligatoria ex lege). D'altra parte, dal divieto del cumulo tra pensione e stipendio, o dalla riduzione del trattamento di pensione in concorso con un trattamento di attivita', che sono costituzionalmente legittimi, non puo' farsi discendere come rigorosa ed imprescindibile conseguenza che il trattamento di quiescenza debba essere unico per tutto il servizio utile, pur se comporti la mancata valutazione di parte di esso, che normalmente sarebbe invece computabile, ed inoltre v'e' da considerare che, essendo la pensione una forma di retribuzione differita, direttamente legata alla natura ed agli aspetti del lavoro prestato, la discrezionalita' del legislatore ordinario deve in ogni caso rispettare il criterio della proporzionalita' del trattamento di quiescenza rispetto alla qualita' e quantita' del lavoro svolto durante il servizio attivo. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 36, primo comma, Cost. (restando assorbito il profilo di contrasto con l'art. 3) - il combinato disposto degli artt. 112 e 118, comma secondo, del t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede, per il caso di cui all'art. 133, comma secondo, lett. c), dello stesso testo unico, la corresponsione, in aggiunta al maggiore trattamento di quiescenza che sarebbe spettato sulla base del servizio precedente, di un trattamento supplementare di quiescenza per il successivo periodo di servizio, da liquidarsi secondo le vigenti disposizioni, limitatamente a quella parte di detto servizio che, sommato al precedente, non oltrepassi il limite massimo pensionabile.
Riguarda ancheart. 118 Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.art. 112 Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - DIVIETO DI CUMULO CON STIPENDIO O RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE IN CONCORSO CON UN TRATTAMENTO DI ATTIVITA' - NON SONO COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMI.
Va ribadito che il divieto del cumulo tra pensione e stipendio, o la riduzione del trattamento di pensione in concorso con un trattamento di attivita', non sono costituzionalmente illegittimi, atteso che la funzione previdenziale della pensione non si esplica, o almeno viene notevolmente ridotta, quando il lavoratore si trovi ancora in godimento di un trattamento di attivita'. Cfr.: sentt. nn. 105 del 1963 e 155 del 1969.
Riguarda ancheart. 112 Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.art. 118 Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.