Art. 137Trattamento economico di sfollamento

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente titolo si applicano anche nei confronti del personale militare in godimento di trattamento economico di sfollamento, nonche' nei confronti dei titolari di pensione o di assegno equivalente che, pur non derivanti dai servizi indicati nell'art. 130, siano a carico dello Stato o dell'amministrazione ferroviaria o di fondi istituiti presso le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art137 · fonte su Normattiva