Art. 152Determinazione della pensione capitalizzata

Il provvedimento con il quale viene determinata la pensione in valore capitale o l'indennita' per una volta tanto da versare all'amministrazione statale, all'ente o all'istituto di cui al secondo comma dell'art. 151 e' emesso entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al quarto comma di detto articolo. Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio che ha liquidato o che e' competente a liquidare il trattamento di quiescenza spettante al proprio dipendente. Il provvedimento e' comunicato in forma amministrativa all'interessato nonche' all'amministrazione o all'ente a cui egli e' transitato ovvero all'istituto al quale e' iscritto ai fini di quiescenza.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art152 · fonte su Normattiva