Art. 165Commissioni mediche ospedaliere

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 2002 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entita' delle menomazioni dell'integrita' fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte e' espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite:

  • a)presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione;
  • b)presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime;
  • c)presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461)). 34
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 19 aprile 1994, n.364

34

Il D.P.R. 19 aprile 1994, n.364 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La commissione medica ospedaliera di cui all'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' integrata, ai fini della concessione dei benefici in favore delle persone di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 20 ottobre 1990 n. 302, diverse da quelle indicate all'articolo 2 del presente regolamento, da due sanitari della Polizia di Stato esperti in medicina legale".

Testo vigente dal 22 gennaio 2002 al 9 ottobre 2010 · versione 49 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art165 · fonte su Normattiva