Art. 202Adeguamento delle norme sui pagamenti e sulla imputazione delle spese per pensioni

Il Ministro per il tesoro, con decreto da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti, potra' emanare disposizioni sui servizi concernenti il pagamento delle pensioni in relazione all'aggiornamento delle tecniche meccanografiche ed elettroniche. Le pensioni ordinarie e gli assegni temporanei e rinnovabili dei dipendenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato e dei loro congiunti, pagabili a mezzo di ruoli di spesa fissa, con esclusione dei trattamenti di quiescenza gravanti sui bilanci di amministrazioni ed Aziende autonome, sono imputati ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. L'esercizio finanziario di decorrenza e le modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma precedente saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro. Restano ferme le attribuzioni delle competenti amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di liquidazione e di ordinazione di pagamento delle pensioni nonche' quelle dei rispettivi organi di controllo centrali e periferici.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art202 · fonte su Normattiva