Art. 222Misura del trattamento normale

La pensione spettante con dieci anni di servizio effettivo e' pari al 26 per cento della base pensionabile. Detta percentuale e' aumentata di 2 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento. La pensione spettante al personale di cui all'art. 219, primo comma, e' calcolata con la percentuale della base pensionabile corrispondente all'anzianita' di servizio utile maturata, se questa non e' inferiore a quella assunta a limite di servizio per il collocamento a riposo d'ufficio nel quadro 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; negli altri casi, la pensione e' liquidata su un'anzianita' pari al predetto limite ed e' sottoposta alla ritenuta del 6 per cento a favore del Fondo pensioni per il tempo corrispondente alla differenza tra gli anni computati nella liquidazione della pensione e quelli complessivamente maturati dal dipendente. La disposizione del comma precedente, con la sola sostituzione del limite di servizio in essa richiamato con quello di 15 anni stabilito dall'art. 219, secondo comma, si applica anche nei confronti del personale che sia gia' titolare di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato o del Fondo pensioni. L'indennita' per una volta tanto e' pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art222 · fonte su Normattiva