Art. 251Pagamento delle pensioni - Revoca e modifica del provvedimento

Le disposizioni di cui ai titoli III e IV della parte II del presente testo unico si applicano, rispettivamente, al pagamento delle pensioni ferroviarie nonche' alla revoca e alla modifica dei provvedimenti relativi a dette pensioni.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art251 · fonte su Normattiva