Art. 251 — Pagamento delle pensioni - Revoca e modifica del provvedimento
Le disposizioni di cui ai titoli III e IV della parte II del presente testo unico si applicano, rispettivamente, al pagamento delle pensioni ferroviarie nonche' alla revoca e alla modifica dei provvedimenti relativi a dette pensioni.
Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva