Art. 26Servizi prestati in colonia e in territorio somalo

Il servizio prestato nelle cessate colonie italiane e' aumentato della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo. Nelle stesse misure e' aumentato ii servizio prestato in Somalia durante l'amministrazione fiduciaria italiana o in attuazione dell'assistenza tecnica accordata dall'Italia allo Stato somalo. Per l'applicazione delle due misure di aumento stabilite in questo articolo, il servizio prestato in Libia, quello prestato nelle altre colonie italiane e quello di cui al secondo comma si computano separatamente; si applica, per il computo di ciascuno di detti servizi, il secondo comma dell'art. 21.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art26 · fonte su Normattiva