Art. 273Ciechi titolari di pensione di riversibilita'

I ciechi che hanno perduto il diritto alla pensione di riversibilita' per essere stati collocati al lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, di aziende di Stato e di privati o per avere intrapreso un lavoro autonomo possono optare, entro trenta giorni dalla cessazione dell'attivita' lavorativa, per la pensione di riversibilita' di cui gia' godevano. I ciechi di cui al comma precedente che hanno gia' cessato dall'attivita' lavorativa alla data dell'entrata in vigore del presente testo unico possono esercitare la facolta' di opzione entro un anno dalla stessa data.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art273 · fonte su Normattiva