Art. 58Non cumulabilita' delle rate di pensione con gli assegni di attivita' spettanti dopo la cessazione dal servizio

Al personale militare cessato dal servizio permanente o continuativo per infermita', per non idoneita' agli uffici del grado o per causa a questa corrispondente ovvero in applicazione delle norme sull'avanzamento non competono le rate del trattamento di quiescenza durante il periodo di tre mesi in cui, ai sensi delle leggi sullo stato giuridico, sono corrisposti assegni pari a quelli di attivita'.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art58 · fonte su Normattiva