capo I — DISPOSIZIONI GENERALI
- Art. 112 — Riunione di servizi statali
- Art. 113 — Ricongiunzione di servizi resi allo Stato e ad enti locali
- Art. 114 — Trattamento di quiescenza in base ai servizi ricongiunti
- Art. 115 — Rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti che concorrono alla ricongiunzione
- Art. 116 — Ricongiunzione dei servizi statali e di quelli resi ai Banchi di Napoli e di Sicilia
- Art. 117 — Rifusione del trattamento già liquidato
- Art. 118 — Disposizioni comuni