Art. 3 (Approvazione)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →

[1]Sono abrogati il testo unico 7 novembre 1929, n. 2007, e le successive modificazioni, fatta eccezione per gli articoli 1 (1°, 2°, 3°, 4° e 6° comma), 2, 3, (1°, 2°, 3° comma, 4° comma, lettera a), c), d), e) f), g), 5° comma lettere a) e b) 1° periodo), 4, 5, 7, 8, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 37, 38, 41, 42 e 43 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificata dal R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 388, convertito nella legge 2 giugno 1936, 1258.

[2]Sono altresi' abrogati gli articoli 4 e 8 della legge 6 giugno 1935, n. 1098, l'art. 26 del testo unico 16 maggio 1932, n. 819, la legge 28 maggio 1936, n. 1026, nonche' tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente testo unico, che ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

[3]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[4]Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 10 agosto 1936 - Anno XIV

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Mussolini - Di Revel - Benni.

[7]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

[8]Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° agosto 1936 - Anno XIV

[9]Atti del Governo, registro 376, foglio 41. - Mancini.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~approvazione-art3 · fonte su Normattiva