Art. 1
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[1]Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.
[2]Art. 1.
[3](Art. 1 T. U. 7 novembre 1929. n. 2007 e art. 39, parte 1° comma, legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificati).
[4]Per conseguire l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti morali, intellettuali, fisici, culturali e professionali necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado.
[5]L'ufficiale in congedo deve possedere i requisiti di cui sopra in misura da poter adempiere alle funzioni del grado superiore.
[6]Disimpegnare bene le funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva