Art. 100

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[1]L'ufficiale di complemento, dell'ausiliaria o della riserva che, per spiccate qualita' militari dimostrate in tempo di guerra, o per qualita' direttive palesate nella vita civile, ovvero per aver reso alla Regia marina servizi eminentissimi nel campo degli studi, o per ricoprire una delle alte cariche dello Stato, dia anche sicuro affidamento di poter esercitare in modo distinto le funzioni del grado superiore puo' essere promosso per meriti eccezionali, fermo restando pero' il disposto del 1° comma del precedente art. 97.

[2]Qualora siano riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali capitani di fregata, o ufficiali di grado corrispondente di complemento, essi debbono essere trasferiti nella riserva ed in tale categoria promossi al grado superiore.

[3]Le promozioni per meriti eccezionali si effettuano indipendentemente da ogni altra prescrizione o limitazione stabilita dalla legge di avanzamento, su parere favorevole della competente Commissione di avanzamento.

[4]All'ufficiale di cui al primo comma del presente articolo che gia' rivesta il grado di ammiraglio di squadra in ausiliaria o nella riserva puo' essere conferita la carica onorifica di designato d'armata, con la norma, prevista dal precedente comma, previa, pero', deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art100 · fonte su Normattiva