Art. 101
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[2]Agli ufficiali in congedo, iscritti in quadro di avanzamento, o dichiarati non idonei agli uffici del grado, o non prescelti per l'avanzamento, agli ufficiali che vengono cancellati o sospesi dal quadro, e' data conoscenza dei giudizi che li riguardano, in massima; in seguito a loro richiesta.
[3]Agli ufficiali in congedo dichiarati non prescelti, cancellati o sospesi dal quadro e' data anche conoscenza, se richiesta, della motivazione del provvedimento.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva