Art. 101

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[1](Art. 80, T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dall'art. 16 legge 30 maggio 1932, n. 593, modificato).

[2]Agli ufficiali in congedo, iscritti in quadro di avanzamento, o dichiarati non idonei agli uffici del grado, o non prescelti per l'avanzamento, agli ufficiali che vengono cancellati o sospesi dal quadro, e' data conoscenza dei giudizi che li riguardano, in massima; in seguito a loro richiesta.

[3]Agli ufficiali in congedo dichiarati non prescelti, cancellati o sospesi dal quadro e' data anche conoscenza, se richiesta, della motivazione del provvedimento.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art101 · fonte su Normattiva