Art. 102
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[1](Articoli 33 e 80 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificati rispettivamente dall'art. 6 legge 29 gennaio 1934, n. 164, e dall'art. 16 legge 30 maggio 1932, n. 593 modificati).
[2]I quadri di avanzamento degli ufficiali in congedo vigono finche' non siano completamente esauriti, salvo che il Ministro convochi la Commissione d'avanzamento per la formazione di nuovi quadri; nel qual caso decadono dalla data dell'ordine di convocazione.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva