Art. 103

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[1](Art. 81 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dall'art. 17 legge 30 maggio 1932, n. 593, e art. 40 legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificati).

[2]Gli ufficiali in congedo sono considerati definitivamente non prescelti per l'avanzamento:

[3]se furono dichiarati non prescelti per due volte, anche non consecutive;

[4]se una volta furono dichiarati non prescelti ed una volta cancellati dai quadri di avanzamento;

[5]se due volte furono cancellati dai detti quadri;

[6]se, appartenendo ai ruoli di complemento, per due volte non parteciparono agli eventuali richiami per corsi d'istruzione, salvo che il Ministro per la Marina riconosca giustificata la mancata partecipazione.

[7]Gli ufficiali in congedo, esclusi una prima volta dall'avanzamento, o per i quali la competente Commissione d'avanzamento sospese di giudicare in attesa di ulteriore prova, non possono essere presi in esame una seconda volta se non hanno prestato un nuovo periodo di servizio da richiamati successivamente al primo giudizio della Commissione di avanzamento. E' in facolta' del Ministro per la marina di determinare se la durata del nuovo servizio prestato sia sufficiente a fornire gli elementi necessari per sottoporre l'ufficiale ad un nuovo giudizio.

[8]Gli ufficiali definitivamente non prescelti per l'avanzamento, ma non richiamai in servizio dopo essere stati dichiarati per la prima volta non prescelti, possono essere ancora sottoposti a scrutinio, purche' successivamente siano stati richiamati in servizio temporaneo per un periodo di almeno tre mesi.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art103 · fonte su Normattiva