Art. 104

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[1](Art. 82 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

[2]Per il conferimento diretto dei vari gradi nei ruoli di complemento valgono le disposizioni del testo unico sugli ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con Regio decreto 16 maggio 1932, n. 819.

[3]Titolo VI.

[4]Dell'avanzamento per il tempo di guerra.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art104 · fonte su Normattiva