Art. 105

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[1](Art. 83 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).

[2]Per tempo di guerra, agli effetti delle disposizioni che seguono, devesi intendere quello che intercorre fra la data della proclamazione dello stato di guerra in tutto o in parte del territorio dello Stato o delle Colonie e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art105 · fonte su Normattiva