Art. 106-bis

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1942 al 22 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →

[1]((In tempo di guerra si puo' far luogo, altresi', ad avanzamento per merito di guerra.

[2]Esso e' concesso all'ufficiale che abbia dato un eccezionale contributo alla preparazione ed allo svolgimento delle azioni di guerra.

[3]L'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado di un numero di posti che sara' determinato dal Ministro per la marina, con suo decreto, sentito il parere della competente Commissione di avanzamento, e che in ogni caso non potra' essere superiore alle seguenti aliquote:

  • a)un terzo del ruolo per gli ufficiali superiori o ammiragli o generali;
  • b)un quinto del ruolo per gli ufficiali degli altri gradi.

[4]Qualora nell'effettuare lo spostamento si debba entrare nel ruolo del grado superiore, l'ufficiale e' senz'altro promosso, ma non usufruisce in detto ruolo della. differenza residua dei posti che rimarrebbe da concedergli. In tal caso la promozione si effettua anche quando non esista la corrispondente vacanza nel grado superiore e l'eccedenza che ne deriva e' assorbita al verificarsi della prima vacanza)).

Testo vigente dal 24 luglio 1942 al 22 dicembre 1955 · versione 13 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art106bis · fonte su Normattiva