Art. 11

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[1](Art. 25, 1° comma, T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

[2]Per la validita' delle deliberazioni delle Commissioni di avanzamento e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei loro membri con diritto a voto.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art11 · fonte su Normattiva