Art. 110
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 88 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).
[2]Con disposizioni speciali, da emanarsi con Regio decreto, saranno stabilite, in tempo di guerra, secondo che le circostanze contingenti potranno richiedere, norme particolari anche in temporanea deroga a quelle del presente testo unico, salvi pero' i principi fondamentali ai quali esso e' stato informato.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva