Art. 110

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[1](Art. 88 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).

[2]Con disposizioni speciali, da emanarsi con Regio decreto, saranno stabilite, in tempo di guerra, secondo che le circostanze contingenti potranno richiedere, norme particolari anche in temporanea deroga a quelle del presente testo unico, salvi pero' i principi fondamentali ai quali esso e' stato informato.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art110 · fonte su Normattiva