Art. 111 — 1° comma art. 34 legge 6 giugno 1935, n. 1404
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Gli ufficiali ammiragli e generali gia' in soprannumero all'entrata in vigore della legge 6 giugno 1935, n. 1404, rimangono nella posizione «a disposizione» senza diritto a promozione, per un periodo di tre anni, ma non oltre il raggiungimento dei limiti di eta'. Di tale periodo e' computato il tempo da essi trascorso in soprannumero;
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva