Art. 112
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 92 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).
[2]I capitani ed i tenenti gia' appartenenti al soppresso corpo del Genio navale, aventi anzianita' di nomina a tenente posteriore al 31 dicembre 1918, ed i capitani, tenenti e sottotenenti del ruolo transitorio di macchina trasferiti nel corpo del Genio navale, sono considerati suddivisi in corsi, in relazione alla rispettiva data di nomina a tenente, come segue:
[3]1° Corso. - Data di nomina a tenente compresa fra il 1° gennaio, 1919 e il 31 dicembre 1920;
[4]2° Corso. - Data di nomina a tenente compresa fra il 1° gennaio 1921 e il 31 dicembre 1921;
[5]3° Corso. - Data di nomina a tenente compresa fra il 1° gennaio 1922 e il 31 dicembre 1922;
[6]4° Corso. - Data di nomina a tenente compresa fra il 1° gennaio 1923 e il 31 dicembre 1923;
[7]5° Corso. - Data di nomina a tenente compresa fra il 1° gennaio 1924 e il 30 giugno 1924;
[8]6° Corso. - Data di nomina a tenente compresa fra il 1° luglio 1924 e il 30 giugno 1925;
[9]7° Corso. - Data di nomina a tenente compresa fra il 1° luglio 1925 e il 30 giugno 1926;
[10]8° Corso. - Data di nomina a tenente compresa fra il 1° luglio 1926 e il 30 giugno 1927;
[11]9° Corso. - Data di nomina a tenente compresa fra il 1° luglio 1927 e il 30 giugno 1928.
[12]Per gli ufficiali che hanno conseguito la promozione a tenente dopo il 30 giugno 1928, i corsi sono costituiti dagli ufficiali aventi la data di nomina a tenente compresa fra il 1° luglio di ciascun anno ed il 30 giugno dell'anno successivo.
[13]Sono pero' applicabili a questi ufficiali le disposizioni relative alla riserva di anzianita' previste dal presente testo unico.
[14]E' altresi' applicabile la riserva di anzianita' a quegli ufficiali che avessero dovuto subire un ritardo nel conseguimento della laurea in ingegneria navale, per cause di guerra o di malattia dipendente da cause di guerra. Essi pertanto sono classificati al proprio posto nell'originario corso di reclutamento, al quale essi presero effettivamente parte.
[15]Gli ufficiali del ruolo transitorio di macchina provenienti dalla Regia Accademia navale, i quali abbiano ripetuto uno dei corsi presso le scuole di ingegneria sono classificati col corso seguente a loro, al quale si intendono definitivamente aggregati.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva