Art. 113
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[1](Art. 93 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).
[2]Per i tenenti colonnelli del Genio navale provenienti dal Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine il servizio prestato presso i reparti macchine e' equipollente a quello richiesto presso le Direzioni delle costruzioni e presso gli uffici tecnici per gli ufficiali del Genio navale.
[3]I maggiori del Genio navale che all'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1179, erano capitani con anzianita' di grado anteriore al 1° gennaio 1922 possono avanzare al grado di tenente colonnello, senza compiere il periodo di imbarco previsto dalla annessa tabella n. 2.
[4]I capitani del Genio navale in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1179, con anzianita' di grado posteriore al 1° gennaio 1922, possono avanzare al grado di maggiore compiendo la meta' del periodo di imbarco previsto dalla tabella n. 2.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva