Art. 114

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 94 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato con l'art. 19 della legge 30 maggio 1932, n. 593, modificato).

[2]Gli ufficiali attualmente iscritti nel ruolo transitorio macchina rimangono nel ruolo stesso fino al compimento dei limiti di eta' stabiliti per il loro grado e, se subalterni, possono avanzare ad anzianita' fino al grado di capitano. Tale promozione puo' essere conferita soltanto dopo che l'abbiano gia' ottenuta gli ufficiali di pari grado ed anzianita' del Genio navale.

[3]Gli ufficiali del ruolo transitorio macchina di cui al precedente comma, trattenuti in servizio in base al sesto comma dell'art. 94 del testo unico approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007, modificato con l'art. 19 della legge 30 maggio 1932, n. 593, sono computati nell'organico degli ufficiali del Genio navale del corrispondente grado.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art114 · fonte su Normattiva