Art. 115
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[2]I capitani di fregata in servizio permanente effettivo provenienti dai ruoli di complemento, i quali furono promossi capitani di corvetta in S.P.E. prima dell'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1179 ((senza aver frequentato con esito favorevole il corso superiore)), non possono conseguire ulteriore avanzamento.
Testo vigente dal 9 giugno 1938 al 22 dicembre 1955 · versione 4 su Normattiva