Art. 117

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[1](Art. 52, 53, 54 e 55 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).

[2]I capitani di vascello ed ufficiali di grado corrispondente in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio, che siano stati collocati in detta posizione col grado di capitano di fregata o di tenente colonnello, in base alle norme di cui agli articoli 52, 53, 51 e 55 del testo unico delle leggi sull'avanzamento approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007, percepiscono gli assegni sulla base di quelli che spettano ai capitani di vascello o gradi corrispondenti in servizio permanente effettivo.

[3]Detti ufficiali rimangono in aspettativa per riduzione di quadri per la durata di quattro anni dalla data con la quale lasciarono servizio permanente effettivo, allo scadere dei quali o anche prima, nel caso aggiungano i limiti di eta' stabiliti per il grado col quale essi lasciarono il servizio permanente effettivo, sono collocati in ausiliaria e liquidano la pensione con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio permanente effettivo nel triennio precedente.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art117 · fonte su Normattiva