Art. 118
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[2]I capitani di vascello in aspettativa per riduzioni di quadri senza diritto a richiamo in servizio che siano stati collocati in detta posizione da capitano di fregata, in base alle norme di cui agli articoli 56, 103 e 104 del testo unico sull'avanzamento approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007, rimangono nella posizione stessa per la durata di quattro anni dalle data con la quale lasciarono il servizio permanente effettivo e percepiscono gli assegni sulla base di quelli stabiliti per i capitani di vascello in servizio permanente effettivo.
[3]Al termine dei quattro anni, o anche prima nel caso raggiungano l'eta' di anni 55, i detti ufficiali sono collocati in ausiliaria e liquidano la pensione con le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva