Art. 119 — 2° e 3° comma dell'art. 67 del T. U. 7 novembre 1929, n. 2007
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[1]E' devoluta alla Commissione speciale la indicazione, nel numero richiesto dal Ministro per la marina e con le stesse norme degli articoli 71, 72, 73, 75 e 76, dogli ammiragli di divisione e gradi corrispondenti in aspettativa per riduzione di quadri, per la promozione ad ammiraglio di squadra, e gradi corrispondenti.
[2]Dall'esame per la designazione a tale grado sono esclusi coloro che siano provenienti dagli esclusi definitivamente dall'avanzamento in servizio effettivo o che siano stati esclusi definitivamente nell'attuale posizione in base alle norme precedentemente in vigore.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva