Art. 12
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 23 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).
[2]Il presidente della Commissione suprema o della Commissione ordinaria ha facolta' di fare intervenire, senza diritto a voto, qualunque altro ufficiale ammiraglio o generale o superiore.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva