Art. 12

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[1](Art. 23 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007).

[2]Il presidente della Commissione suprema o della Commissione ordinaria ha facolta' di fare intervenire, senza diritto a voto, qualunque altro ufficiale ammiraglio o generale o superiore.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art12 · fonte su Normattiva