Art. 121
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[2]I capitani di fregata che vennero assegnati ai servizi sedentari in applicazione dell'art. 104 del testo unico delle leggi sull'avanzamento approvato con decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e che ora fanno parte del ruolo comandi marittimi, avendo optato per le condizioni stabilite dal citato art. 104, possono essere mantenuti in servizio permanente effettivo, a giudizio insindacabile del Ministro, ma non oltre il 53° anno di eta'.
[3]Questi ufficiali, finche' sono mantenuti in servizio, occupano altrettanti posti nel ruolo organico.
[4]All'atto della loro dispensa dal servizio, essi sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio, che e' regolata dalle disposizioni del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1938, eccetto che per la durata e per il trattamento di quiescenza.
[5]Durante l'aspettativa, gli ufficiali di cui sopra possono essere promossi capitani di vascello quando siano promossi a tale grado tutti i capitani di fregata in S.P.E iscritti nel 2° quadro nel quale essi non furono compresi - salvo al Ministro la facolta' prevista dal primo comma del precedente articolo 116 - ed hanno diritto, nel nuovo grado, agli assegni sulla base di quelli spettanti ai capitani di vascello in servizio permanente effettivo.
[6]La durata dell'aspettativa concessa a questi ufficiali, anche se promossi, non puo' eccedere i 4 anni, allo scadere dei quali, o anche prima, se raggiungono l'eta' di 55 anni, gli ufficiali stessi sono collocati in ausiliaria e liquidano la pensione con le norme di cui all'ultimo comma del precedente art. 117.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva