Art. 122

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[1](Art. 52 e 55 legge 8 luglio 1926, n. 1178 e art. 35 legge 6 giugno 1935, n. 1404).

[2]I tenenti colonnelli ed i maggiori del corpo del Genio navale ed i maggiori del ruolo transitorio macchina, trasferiti in detto corpo o ruolo a mente del comma c) dell'art. 45 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, quando colpiti dai limiti di eta' del loro grado, sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

[3]Tale aspettativa e' regolata con le norme del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1938, eccetto che per la durata e per il trattamento di quiescenza.

[4]Durante l'aspettativa, gli ufficiali suddetti possono conseguire la promozione al grado immediatamente superiore, dopo gli ufficiali di pari grado e pari anzianita' in S.P.E. gia' trasferiti o confermati nel corpo del Genio navale e liquidano gli assegni sulla base di quelli che spettano agli ufficiali in servizio permanente effettivo del grado raggiunto.

[5]La durata dell'aspettativa concessa a questi ufficiali, anche se promossi, non puo' eccedere i 4 anni, allo scadere dei quali, od anche prima nel caso di raggiungimento dei limiti di eta', gli ufficiali stessi sono collocati in ausiliaria e liquidano la pensione con le norme di cui all'ultimo comma del precedente art. 117.

[6]Agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 89, 2° comma, e 116, 2° periodo del 1° comma e 2° comma.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art122 · fonte su Normattiva