Art. 123
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[1](Art. 32, ultimo comma, legge 6 giugno 1935, n. 1404).
[2]Per la prima formazione del ruolo dei servizi del corpo del Genio navale sono trasferiti in detto ruolo, d'autorita' o a domanda, a giudizio del Ministro per la marina, sentita la competente Commissione di avanzamento, i colonnelli del Genio navale nel numero indicato nelle annesse tabelle.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva