Art. 124

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[1](Art. 33, 1° comma, legge 6 giugno 1935, n. 1404 e art. 33-bis aggiunto a detta legge con l'art. 6 R. D. L. 6 gennaio 1936, n. 388, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1258, modificato).

[2]Le eventuali vacanze che si verificassero fino al 31 dicembre 1938 nei ruoli dei Comandi marittimi e dei Servizi saranno colmate a giudizio del Ministro per la marina con promozioni o con trasferimenti dai ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni o con entrambi i sistemi nell'anno stesso in cui si verificheranno o nell'anno successivo. Se si provvede con trasferimento di ufficiali dai ruoli dei comandi navali o delle direzioni, si fa luogo nei ruoli stessi ad altrettanto promozioni in eccedenza a quelle fissate per le stesso anno dalle tabelle annesse al presente testo unico.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art124 · fonte su Normattiva