Art. 124
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[2]Le eventuali vacanze che si verificassero fino al 31 dicembre 1938 nei ruoli dei Comandi marittimi e dei Servizi saranno colmate a giudizio del Ministro per la marina con promozioni o con trasferimenti dai ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni o con entrambi i sistemi nell'anno stesso in cui si verificheranno o nell'anno successivo. Se si provvede con trasferimento di ufficiali dai ruoli dei comandi navali o delle direzioni, si fa luogo nei ruoli stessi ad altrettanto promozioni in eccedenza a quelle fissate per le stesso anno dalle tabelle annesse al presente testo unico.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva