Art. 127
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Per i capitani delle armi navali promossi anteriormente al 1° febbraio 1932 il periodo d'imbarco agli effetti dell'avanzamento e' ridotto ad anni due, compiuti, complessivamente, nel grado di capitano e gradi inferiori.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva