Art. 128
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[1](Art. 104-bis T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, aggiunto con l'art. 9 della legge 29 gennaio 1934, n. 164).
[2]E' in facolta' del Ministro per la marina di mantenere in servizio permanente, fino al limite di eta' prescritto per il loro grado, i capitani di porto risultati non idonei alle prove di concorso per l'avanzamento a maggiore nell'anno 1931, i quali siano ancora in servizio permanente effettivo. Gli ufficiali cosi' trattenuti occupano altrettanti posti nel ruolo organico.
[3]Essi possono essere dispensati dal servizio attivo, anche prima, di raggiungere il limite di eta' per il loro grado.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva