Art. 129
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[2]Ai guardiamarina e sottotenenti per la direzione delle macchine di complemento che abbiano ottenuto, in seguito a loro domanda, di essere trattenuti in servizio temporaneo al termine della ferma di leva, vincolandosi a prestar servizio non interrotto per tre anni dopo tale ferma, ed ai guardiamarina e sottotenenti di complemento della Regia marina che siano stati comunque richiamati dal congedo e si siano vincolati a completare fino a tre anni il servizio precedentemente compiuto dopo la ferma di leva, si applicano le norme di cui al precedente art. 93.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva