Art. 13
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[1](1° comma art. 22-bis T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dall'art. 1 R. D. L. 6 gennaio 1936, n. 388, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1258, modificato).
[2]I componenti delle Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo e non essere fuori quadro organico perche' messi a disposizione di altre Amministrazioni. E' fatta eccezione per gli ufficiali «a disposizione» che ricoprano eventualmente una delle cariche che implichino, in base al presente testo unico, la partecipazione a dette Commissioni.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva