Art. 14

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[1](Art. 9, 3° comma n. 1, tranne 2° periodo lett. b), ed art. 24 legge 6 giugno 1935, n. 1404).

[2]La Commissione suprema di avanzamento ha le seguenti attribuzioni, oltre quelle stabilite da speciali disposizioni:

  • a)giudicare sull'idoneita' alle funzioni del proprio grado degli ufficiali in servizio permanente aventi grado superiore a capitano di corvetta e corrispondenti fino al grado, incluso, di contrammiraglio e corrispondenti;
  • b)giudicare sull'idoneita' all'avanzamento al grado superiore degli ufficiali di cui alla precedente lettera a);
  • c)designare i capitani di fregata ed i capitani di vascello da iscrivere nei ruoli dei comandi navali o dei comandi marittimi, ed i tenenti colonnelli ed i colonnelli del genio navale da iscrivere nei ruoli delle direzioni o dei servizi;
  • d)dar parere per i trasferimenti da ruolo a ruolo dello stesso corpo per gli ufficiali di cui alla precedente lettera c);
  • e)dar parere nei casi di sospensione dalla promozione di cui al successivo art. 24 per gli ufficiali indicati nella precedente lettera a);
  • f)dare parere sulle proposte di cancellazione dai quadri di avanzamento per gli ufficiali indicati nella precedente lettera a);
  • g)dare parere sulle proposte di avanzamento a scelta eccezionale per gli ufficiali indicati nella precedente lettera a);
  • h)designare gli ufficiali aventi grado di capitano di vascello e di fregata o corrispondenti da collocare «a disposizione» o «fuori organico», qualora il collocamento in dette posizioni non sia, per legge, conseguenza di un precedente giudizio;
  • i)dar parere sulla scelta degli ufficiali da ammettere a seguire il corso presso l'Istituto di guerra marittima;
  • l)dare parere sul collocamento in ausiliaria di autorita' degli ufficiali previsti nella precedente lettera a), che fossero sottoposti al suo esame in base all'art. 40 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali, o dare il parere prescritto dall'art. 38-bis della stessa legge per gli ufficiali di grado di capitano di fregata o corrispondenti;
  • m)giudicare sull'idoneita' alle funzioni del grado od all'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria o nella riserva, aventi il grado di ammiraglio di divisione e corrispondenti.

Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art14 · fonte su Normattiva